Provvedimento volto a tutelare i diritti dei bambini alla bigenitorialità e a consolidare il ruolo di entrambi i genitori, anche in caso di separazione o divorzio.
Per aiutare le famiglie ad affrontare nel modo migliore il trauma della separazione, affermando il dovere e il diritto di ciascun genitore ad esercitare il proprio ruolo.
Il registro ha la funzione di garantire l’informazione alle figure genitoriali, eliminando, di fatto, la possibilità di creare altro conflitto e quindi aumentare il carico compressivo sui minori coinvolti.
Principali riferimenti normativi
“Convenzione sui diritti dei fanciulli” sottoscritta a New York il 20.11.1989 e resa esecutiva in Italia con L. 176 del 1991
– Art. 9: “Se i genitori decidono di vivere separati, il bambino anche se sta più tempo a casa di uno solo di essi, ha il diritto di poter frequentare regolarmente e con facilità entrambi, a meno che ciò non sia contrario al suo stesso bene”;
– Art. 12: “Gli Stati devono adottare tutti i provvedimenti per impedire spostamenti non autorizzati dei bambini, soprattutto se all’estero. Nessuno può portare via un bambino dal Paese in cui vive, nemmeno uno dei genitori se l’altro non e d’accordo”.
Artt. 3 e 30 della Costituzione Italiana
Art. 337 ter del Codice Civile il quale recita “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Legge 54/2006 – Ad oggi sostanzialmente disattesa, poiché nella prassi applicativa si è finiti per tradire gli intenti originari mantenendo il modello monogenitoriale in cui un solo genitore, quello co-residente, assume un ruolo prevalente nella cura del minore)
MIUR circolare n. 5336 del 2 settembre 2015 – Ferme le premesse del diritto alla bigenitorialità e della mancata osservanza dello spirito e della lettera della legge 54/2006, conclude raccomandando agli istituti scolastici di inviare ogni comunicazione al domicilio di entrambi i genitori, se entrambi investiti della responsabilità genitoriale;
Art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, diritti del minore;
Artt. 1, 4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d’Europa 1.9.2005, “Serie Trattati Europei n.192”;
Artt 7; 42, comma 2, lett. a) e 43, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Art. 316 comma 1 Codice Civile;
Artt. 337 ter comma 3, 337 quater comma 3 Codice Civile;
Legge 8 marzo 2000, n. 53 – Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città;
Circolare Moratti Prot.7657/A0 Roma, 20.12.05;
Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 “Disciplina in materia di figli naturali”;
Legge 28 dicembre 2013, n. 154 “Decreto Filiazione”;
Legge 10 novembre 2014, n. 162.
Disegni di legge presentati
XVI Legislatura – DDL 957 del 2011
XVI Legislatura – DDL 409 del 2013
XVI Legislatura – DDL 1163 del 2013
XVI Legislatura – DDL 1187 del 2013
XVI Legislatura – DDL 1441 del 2014
XVI Legislatura – DDL 1756 del 2015
XVII Legislatura – DDL 2049 del 2015
Stato dell’arte
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/44295.pdf
Il Senato impegna il Governo: emendamenti al testo, approvato.
Altri documenti
Rapporto ISTAT 2014
Rapporto ISTAT 2015
Rapporto ISTAT 2016