Registro di Bigenitorialità approvato anche a Trento

E’ stata vinta un’altra battaglia di civiltà, a tutela dei diritti dei più indifesi: i bambini. In data 22/11/2016, infatti, la città di Trento si è aggiunta alla nutrita schiera di comuni presso cui è stato istituito il “Registro di Bigenitorialità, uno strumento amministrativo (non giuridicamente vincolante) che garantisce ad ogni figlio minorenne quei diritti che molte leggi nazionali (e successivi relativi riferimenti normativi a livello regionale, provinciale e comunale) già statuiscono, nel rispetto della “Convenzione sui diritti dei fanciulli” sottoscritta a New York il 20.11.1989 e resa esecutiva in Italia con L. 176 del 1991, oltre a due principi ormai affermatisi a livello giuridico internazionale: il superiore interesse del minore e la parità genitoriale.

trento_sala_consiliare

In Italia, la legge 54/2006, riconosce il principio della bigenitorialità attraverso l’affido condiviso, per i figli di coppie separate (anche non sposate). L’art. 337 ter del Codice Civile recita testualmente: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”. La bigenitorialità però, a tutt’oggi, rimane inapplicata nel suo significato più profondo e non garantisce sufficienti tutele per il rispetto del suo stesso principio fondamentale ovvero il legittimo diritto dei figli a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori. In poche parole: la legge in teoria prevede comportamenti virtuosi che, nella realtà, non accadono. Il punto è che ormai i figli minorenni di genitori separati / divorziati, in Italia, sono più di un milione e troppe famiglie si sono rivolte alle istituzioni testimoniando un reale disagio.

Pure è cosa nota che un alto livello di conflittualità – spesso inevitabile tra ex coniugi o ex compagni – rende difficile un’armoniosa collaborazione nell’organizzazione delle decisioni inerenti la prole; per quanto ciò sia certamente auspicabile, non si può imporre con la forza. Altresì sarebbe del tutto irreale il solo pensare di rivolgersi ad un giudice per qualsiasi mancato accordo sulla gestione del quotidiano dei figli, e non solo per l’eccessivo carico dei tribunali, ma perché chi amministra la “città” (es: sindaco, assessori), così facendo, autodenuncerebbe la gestione fallimentare del proprio mandato manifestando incapacità nell’istituzione di strumenti più adeguati ai “tempi che cambiano” (come è avvenuto con l’istituzione di altri registri). Il “Registro di Bigenitorialità”, infatti, punta proprio a questo: rendere più efficiente la macchina comunale favorendo, nel concreto, lo sviluppo di una cultura amministrativa orientata alla trasparenza, all’integrità e alla legalità, offrendo ai cittadini – in primis ai <piccoli cittadini> figli di genitori separati e/o divorziati – uno strumento li tuteli maggiormente da abusi o errate prassi.

Il “Registro di Bigenitorialità” permette ai genitori, qualora esercitanti la “responsabilità genitoriale” pur se residenti in luoghi diversi, di comunicare la loro “volontà di esserci per i figli” in modo che le informazioni più importanti (senza alcuna violazione della privacy in quanto vengono utilizzati solo i “domicili”, anche virtualmente rappresentati solo da una casella di posta elettronica, e spontaneamente comunicati – o non comunicati – da ciascuno dei due genitori) inerenti la prole verranno trasmesse da ciascuna istituzione in ragione dell’adesione al suddetto registro. La “doppia domiciliazione” è quindi da intendersi quella del figlio presso il padre e la madre, vincolando le istituzioni a fornire ad entrambi i genitori le informazioni che riguardano i figli. Ergo si tratta di consolidare il principio della “responsabilità genitoriale” intesa non solo in un’ottica materiale ma anche affettiva, educativa e di cura. Una piccola ma significativa rivoluzione culturale, insomma.

Il merito della proposta dell’istituzione e della tenuta del “Registro della Bigenitorialità” a Trento va principalmente all’impegno profuso dal Movimento 5 Stelle, anche se tutti gli altri rappresentanti di altre forze politiche, fatta eccezione per un singolo elemento discordante, hanno dimostrato grande sensibilità nell’avere compreso cosa significhi garantire i diritti dei più piccoli nel rispetto dei ruoli di entrambi i genitori.

Si segnala in particolare il lavoro dei consiglieri comunali M5S Andrea Maschio, Paolo Negroni, Marco Santini e del consigliere provinciale M5S Filippo Degasperi e di Roberto Buffi (presidente del Centro Antiviolenza Bigenitoriale Onlus di Rovereto), oltre che dell’assessore alle politiche sociali Mariachiara Franzoia.

Qui di seguito il commento del consigliere Andrea Maschio a proposito del Registro di Bigenitorialità:

“Un cambiamento nella cultura all’approccio ai problemi dei minori che ancora oggi fatica a trovare la giusta prospettiva”.

Cui si è aggiunto l’annuncio del consigliere Filippo Degasperi che ha illustrato il disegno di legge provinciale che prevede di istituzionalizzare il “Registro di Bigenitorialità” in tutti i comuni trentini.

Conferenza Stampa

Corriere del Trentino

Disegno di Legge provinciale

A rafforzare la convinzione di essere sulla giusta via per sgombrare il campo da stereotipi, prassi sbagliate e conseguenti gravi discriminazioni genitoriali in dispregio al principio delle pari opportunità e dell’art. 3 della Costituzione, possiamo citare solo alcuni ultimi orientamenti che finalmente sembrano guardare al futuro con equilibrio ed imparzialità (qui di seguito):

Dott. Francesco Lalla, Garante Regione Liguria per l’infanzia e l’adolescenza (Savona 30/11/ 2016, fonte: quotidiano La Stampa 01/12/ 2016):
“Bisogna favorire al massimo il principio di Bigenitorialità. Purtroppo a noi è sembrato che i Servizi Sociali non facessero tutto il possibile per salvare il rapporto tra un bambino e il padre e la madre.” (intervento completo qui)

“Anche il padre può accudire un figlio in tenera età” Tribunale, Milano, sez. IX civile, decreto 14/01/2015 (Pres. Nadia Dell’Arciprete, rel. Giuseppe Buffone).
“Il fatto che, al cospetto di una bimba di due anni, un padre non sarebbe in grado di occuparsene, è una conclusionale fondata su un pregiudizio che confina alla diversità (e alla mancanza di uguaglianza) il rapporto che sussiste tra i genitori”- “Solo esercitando il ruolo genitoriale un genitore matura ed affina le proprie competenze genitoriali”. (testo della sentenza qui)

“Maternal preference”: non è un criterio giuridicamente valido – Tribunale, Milano, sez. IX civ, decreto 13-19 ottobre 2016 (Pres. Laura Amato, Est. Giuseppe Buffone).
“Allorché sussista conflitto genitoriale in ordine al prevalente collocamento dei figli, il criterio “guida” è il superiore interesse del minore non potendo al contrario trovare applicazione quello da alcuni definito come “principio della maternal preference” (nella letteratura di settore: Maternal Preference in Child Custody Decisions), poiché criterio interpretativo non previsto dagli articoli 337-ter e ss del codice civile ed in vero in contrasto con la stessa ratio ispiratrice della legge 54 del 2006 sull’affidamento condiviso. Vi è, invero, che il principio di piena bigenitorialità e quello di parità genitoriale hanno condotto all’abbandono del criterio della “maternal preference”…” (testo della sentenza qui)