Le proposte del M.F.P.G. per una vera bigenitorialità

PROPOSTE
del Movimento Femminile per la Parità Genitoriale
————- I MINORI, NUOVI PROVVEDIMENTI ————-

 

Punto 1°: FREQUENTAZIONE E CURA DEI FIGLI MINORI
Trascorso l’eventuale periodo di tempo necessario allo svezzamento, il minore starà, quanto più possibile, per il 50% del tempo con la madre e per il restante 50% con il padre. Entrambi i genitori si assumeranno, pertanto, l’obbligo di provvedere a tutte le esigenze del minore: materiali, morali, educative ed affettive. Chi, tra i due genitori, smettesse di prestare cura e accudimento senza una giusta causa (ad esempio: un grave incidente, una malattia invalidante, una sciagura familiare, etc.) oppure non contribuisse – pur potendolo fare – alle necessità quotidiane della prole, sarà privato della patria potestà.

Una corretta frequentazione da parte di entrambi è ritenuta assolutamente necessaria per mettere al riparo il minore da ogni tipo di manipolazione psicologica, di condizionamento mentale, in defintiva: di maltrattamento. A partire dallo svezzamento, ogni genitore sarà responsabile direttamente di ciò che serve al minore medesimo e si sobbarcherà i capitoli di spesa stabiliti, ovvero dovrà prendersi cura direttamente dei figli secondo le sue possibilità (predisponendo, ad esempio, un’adeguata sistemazione nella propria abitazione). L’affido condiviso deve essere applicato concretamente (si intende: relativamente alla quantità del tempo… perchè la qualità non basta! E, soprattutto, non risolve i problemi) proprio perché in Italia, ormai, aumentano sempre di più le famiglie di “nuova generazione” ovvero quelle che si formano in seguito ad una separazione / un divorzio. Si parla sempre più di “deprivazione genitoriale” (e, talvolta, dei nonni) ma non si parla mai di deprivazione fraterna! Se il diritto del minore “è superiore” perché non si considerano i diritti di questi nuovi nati, cioè i diritti di tutti i minori?
Il mantenimento diretto, quindi, diventa imprescindibile poiché, così come non è giusto sacrificare un genitore, ancora meno lo è sacrificare “alcuni bambini” sia sul lato affettivo che economico solo per un “arroccamento” che penalizza molte mamme ormai (quindi non è più giustificabile né come difesa delle donne, né delle mamme… e men che meno dei bambini). Per ciò che concerne il regime di affido condiviso vero saranno previste eccezioni solo in casi molto, molto particolari (ma non si ammetteranno più, ad esempio, lontananze geografiche “create a tavolino” scappando di qui e di là, come succede oggi, a causa di nuove sistemazioni lavorative “illustrate a parole” o altre motivazioni addotte non dimostrabili). Infine, se un figlio verrà lasciato, ad esempio, parecchio tempo con il padre (settimane, mesi) quest’ultimo, per il periodo suddetto, non solo non dovrà versare nulla alla madre (come invece oggi succede normalmente, nei regimi di “vero affido esclusivo” e di “esclusivo mascherato da condiviso”) ma si dovranno sottrarre “proporzionalmente” dalla quota stabilita i giorni di “cura diretta”.
Ogni genitore dovrà obbligatoriamente informare l’altro di eventuali visite (o simili) per consentirgli di essere presente. Dovrà essere altresì garantito il diritto dei genitori ad effettuare visite domiciliari nel caso in cui i figli siano affetti da patologie che non gli consentano di lasciare il loro attuale domicilio.

Punto 2°: LEGALE DEL MINORE

Il minore dovrà avere un legale “dedicato” durante la separazione / il divorzio dei genitori.
Il minore, dai 6 anni in poi, potrà essere ascoltato dai giudici.

Un bambino, già a 6 anni, è capace di un sufficiente discernimento per esprimere la propria volontà di stare, ad esempio, con il papà, ma non viene ascoltato. Perché? Andrebbe creato un servizio pubblico di pedagogisti e/o psicologi estremamente preparati e focalizzati sui problemi di una “coppia che scoppia”, possibilmente a carico della collettività e collegato con i tribunali in modo che, su chi si separa, non gravino ulteriori spese aggiuntive. Già ora i costi sono insopportabili visto che le cause – tra avvocati, perizie e tempi lunghissimi della Giustizia – comportano degli esborsi di denaro enormi, insostenibili dai comuni cittadini.

Punto 3°: DNA

All’atto della nascita verrà effettuato, di regola, il test del DNA.

Oggi può avvenire che un marito, magari sospettando tradimenti da parte della moglie, effettui il test del DNA, facendo, talvolta, delle amare scoperte che possono sconvolgere, in primis, la vita dei figli. Oppure può capitare che un padre scopra di non essere tale, almeno biologicamente, in concomitanza di una qualche grave emergenza medica (ad esempio: trapianto). Questo provvedimento, previsto per le generazioni future, è stato pensato per tutelare i minori e far sì che essi vengano messi al riparo da eventuali traumi e sconvolgimenti psicologici. Anche qui, alcuni episodi riportati dalla cronaca, sono stati di ispirazione, in quanto è capitato che alcuni ex mariti venissero perseguitati (per ragioni di mero interesse pecuniario) dalle loro ex mogli o ex compagne le quali, sebbene consapevoli di avere mentito sulla paternità, non si erano fatte scrupolo di intraprendere pesanti azioni giudiziarie a carico dei loro ex.
Con questa proposta affermiamo che è ora di mettere ordine anche in questo ambito, visto che la tecnologia, nel 2011, lo consente. Ciascun padre, alla nascita di un figlio / una figlia, avrà doveri di sostentamento solo verso il/la proprio/a figlio/a biologico/a (a meno che non disponga, per iscritto, di voler mantenere un/a figlio/a non suo/a: ma si tratterà di una libera scelta, del tutto consapevole).
Per quel che concerne i figli già nati, se un padre dovesse effettuare il test di paternità e rilevasse che uno o più figli non sono biologicamente suoi, si prevede quanto segue.
– In caso di separazione / divorzio avvenuta/o potrà effettuare richiesta di risarcimento danni alla ex moglie o ex compagna (qualora questa abbia percepito mantenimenti, assegnazione casa, etc.); potrà altresì scegliere liberamente di continuare a mantenere un legame sia affettivo che materiale con quelli che, fino a quel momento, ha cresciuto come figli suoi. L’interruzione dei doveri verso la ex moglie / ex compagna non farà venire meno, automaticamente, il rapporto affettivo già instauratosi. A tutela dei figli verrà istituito un percorso di sostegno psicologico il cui costo sarà messo a carico della madre “ingannatrice”.
– In caso di legame coniugale ancora in essere il marito potrà presentare (solo su richiesta) eventuale istanza di annullamento del matrimonio (anche se il rito è stato celebrato solo civilmente) con richiesta di risarcimento dei danni. Per quanto concerne i figli, resta quanto già enunciato al punto precedente.
– Nel caso particolare in cui un genitore (maschio o femmina) “rimasto totalmente solo” (abbandono, vedovanza) avesse convissuto a lungo (molti anni) con un/a nuovo/a compagno/a e si fosse venuto a creare un profondo legame affettivo tra questo/a e il minore / i minori, non sarà più esclusiva scelta del genitore superstite, in caso di rottura della relazione, recidere improvvisamente i legami affettivi già creatisi, assimilabili ad un vero rapporto genitoriale. Se l’ex compagno/a lo ritenesse opportuno potrà presentare istanza presso le autorità competenti per ottenere un sostegno psicologico a tutela dei minori coinvolti.

Punto 4°: SPOSTAMENTI DEI GENITORI

Dato che il diritto del minore è superiore (anche quando i diritti dei due genitori entrano in conflitto), il diritto alla libertà personale di ciascun genitore dovrà sottostare al diritto del minore a conservare il proprio contesto abituale ed affettivo. Qualora un genitore intendesse trasferirsi altrove (città, provincia, regione o stato), è libero di farlo ma, salvo diversi accordi tra le parti, gli è fatto divieto di trasferire la prole, privando i figli della rete di relazioni (familiari e sociali) e del contesto abituale in cui essi vivono.

Fatto salvo un particolare accordo tra le parti, redatto, per espressa volontà di entrambi i genitori, davanti ad un giudice (che dovrà garantire l’assenza di condizioni di coercizione per uno dei due), si potranno rivedere le condizioni di frequentazione (es: anno scolastico con un genitore; vacanze estive con l’altro). Ogni motivazione addotta dovrà essere attentamente vagliata dall’autorità competente. Non saranno più ritenute motivazioni valide: impieghi / lavori funzionali a trasferimenti in altre città o depressioni che rendano la persona inabile al lavoro, il tutto basato solo sulla parola; in entrambi i casi dovrà essere prodotta adeguata documentazione o certificazione, con pene severe per eventuali falsi atti.

Punto 5°: COLLOCAMENTO COME EMERGENZA E/O DETERRENTE

Il genitore che rimane disoccupato o che, per gravi motivi (salute, etc.), non può più garantire cura ed accudimento al minore / ai minori, potrà ottenere che questo/i venga/no collocato/i temporaneamente in modo “prevalente” presso l’altro genitore. Così, in caso di ostruzionismo nei confronti dell’altro, il genitore che si rifiuta di far vedere il figlio all’altro genitore subirà l’inversione del collocamento “prevalentemente” per un tempo “risarcitorio” proporzionale alla gravità delle azioni commesse. Trascorso questo periodo, la frequentazione riprenderà ad essere normale e paritetica (50%). Il collocamento prevalente, in questo caso, viene utilizzato come “deterrente”.

Il periodo sarà proporzionato al tempo necessario alla risoluzione del problema. Trascorso questo lasso di tempo, riprenderà la normale frequentazione al 50%. Il collocamento prevalente diventa quindi una misura di emergenza temporanea e non definitiva. Qualora il periodo si protraesse troppo e senza valide motivazioni, verrà presa in considerazione l’ipotesi di un assegno perequativo a vantaggio del genitore convivente. Non saranno ammesse continue emergenze con brevi interruzioni, a meno che ciò non sia dovuto a gravissimi problemi di salute. Nel caso in cui un genitore dovesse, per inderogabili necessità lavorative, spostarsi altrove, sarà prevista la modalità del “collocamento prevalente” presso l’altro genitore unicamente come misura temporanea e di emergenza con contestuale assegno perequativo fino al ristabilirsi di una condizione di “normalità”. Ma è il genitore che si sposta a pagare l’assegno e a subire la deprivazione filiale, sia esso madre o padre, non importa! Unica eccezione prevista: vedi Punto 4°.

Punto 6°: PASSAPORTO E DOCUMENTI DEL MINORE

I due ex coniugi potranno intraprendere viaggi all’estero per lavoro o per svago, indipendentemente l’uno dall’altro, anche col minore, fatto salvo il nulla osta – in tempi brevi – dell’autorità preposta. Ogni documento del minore dovrà essere fornito in forma di duplicato all’altro genitore (carta di identità, tessera sanitaria, pagella, etc.). Su ogni documento del minore dovrà essere indicata la doppia residenza. La procedura di rilascio dei documenti dovrà essere uguale in tutta Italia (e non più diversa da comune a comune).

Ferme restando le pene, certe e severe, per eventuali reati volti ad interrompere la frequentazione del minore verso l’altro genitore o gli obblighi di legge previsti, tale provvedimento intende a far venir meno il “ricatto” inerente la libertà personale di muoversi (anche all’estero), per quel che concerne i due soggetti, sia in qualità solo di ex coniugi che in qualità di genitori con minori al seguito, e l’annosa questione dei documenti, spesso pure frequente occasione di “dispetti” (vedi anche Punto 9°).

Punto 7°: FONDO SPESE STRAORDINARIE PER IL MINORE

Per le spese straordinarie sarà creato un conto corrente bancario intestato al minore nel quale, ogni mese, i due genitori saranno obbligati a versare un quantum (vedi Punto 1°). Ciascuno dei due genitori sarà autorizzato a prelevare del denaro (o a farselo rimborsare) da tale c.c. solo dietro dimostrazione inoppugnabile di ricevute, fatture, prescrizioni mediche, e comunque resta obbligatorio l’accordo preventivo per tutte le spese eccedenti i 50 euro.

In caso di disaccordo, al genitore che ha speso, ad esempio, 900 euro per un paio di occhiali di firma, sarà rimborsato un massimale pari a quanto previsto, per un paio di occhiali, mediamente, dalle principali assicurazioni integrative sanitarie alla voce “rimborsi”. In caso di altre spese eccessivamente onerose (es: palestra vip da 6000 euro l’anno per il bimbo) l’altro genitore potrà opporsi e impedire qualsiasi prelievo che, pertanto, resterà imputato esclusivamente al coniuge “spendaccione”. Ciò che dovesse avanzare si accumulerà e andrà a creare un fondo per eventuali imprevisti (spese mediche onerose, studi all’estero, etc.). Tutto ciò che è su tale conto corrente bancario resterà di esclusiva proprietà del/la minore che, alla maggiore età, potrà – se dovesse avanzare qualcosa – disporne liberamente secondo determinati criteri (ad esempio: università, acquisto casa propria, investimenti di altro genere, etc.). E, con questo, si mette un freno all”utilizzo improprio ed eccessivamente discrezionale del denaro che dovrebbe essere destinato solo alle esigenze della prole (vedi: elenco spese straordinarie). Cosa che oggi non sempre accade. Se uno dei due genitori dovesse “rapire” il minore o renderlo inaccessibile all’altro, il genitore danneggiato o leso nella sua frequentazione sarà autorizzato a sospendere immediatamente il versamento.

Punto 8°: ELENCO SPESE STRAORDINARIE PER IL MINORE

Dato per scontato che il mantenimento per le spese ordinarie dovrà essere sempre diretto e suddiviso per capitoli di spesa (salvo espressa richiesta da parte di entrambi), le varie tipologie di spese straordinarie / ordinarie dovranno essere stilate in un pubblico elenco consultabile (anche online) da tutti i cittadini, e sarà aggiornato ogni anno.

Si tratterà di “una sorta di paniere ISTAT” in modo da diradare qualsiasi dubbio in materia. E’ infatti necessario scoraggiare quei genitori che mirano ad “appropriarsi del minore” solo per assicurarsi una cospicua rendita vitalizia ed altri benefici. Allo stesso tempo, con questa modalità, si obbligheranno i genitori recalcitranti a prendersi le loro responsabilità. L’affetto e il tempo non devono essere mercificati e, comunque, non hanno prezzo.

Punto 9°: DOPPIA RESIDENZA DEL MINORE

E’ necessaria: sia per avere una maggiore equità fiscale / reddituale tra i due genitori (sulla residenza si basa l’accesso ad ogni forma di agevolazione e/o sovvenzione pubblica), sia per ricevere notifiche ufficiali inerenti il minore (comunicazioni scolastiche, mediche, etc.). Inoltre, la veridicità di ogni residenza dovrà essere accertata dalle autorità competenti a mezzo di svariati controlli “casuali” distribuiti nel tempo. Pertanto, se un genitore mentisse sul suo reale indirizzo di residenza, rischierebbe la collocazione “prevalente” immediata del minore / dei minori presso l’altro genitore (vedi Punto 5°).

Le scuole saranno obbligate a predisporre una doppia modulistica (bollettini di pagamento ripartiti al 50%, doppie pagelle, doppi riferimenti per convocazioni scolastiche, etc.), così come l’anagrafe cittadina e tutti i servizi associati. Sui documenti del minore andrà indicata la doppia residenza. Ogni genitore disporrà di una propria carta di identità ed di un proprio eventuale passaporto del/la minore. Per tutti i figli di separati / divorziati occorreranno notifiche doppie, deleghe e firme di entrambi i genitori (vedi anche Punto 6°).

Punto 10°: MINORI E AFFIDO A TERZI

Il minore che vive in un contesto familiare difficile ha diritto di vivere all’interno della propria famiglia e a ricevere assistenza domiciliare da parte dei servizi sociali competenti per territorio. Qualora gravissime motivazioni (con esclusione di quelle puramente economiche) comportino il suo allontanamento in forza di un provvedimento del tribunale, egli potrà essere ospitato in una comunità per minori o presso una famiglia affidataria solo per un tempo limitato a 3 mesi. Durante questo periodo i genitori avranno diritto ad un sostegno, anche economico, che li porti ad un reinserimento dei figli il più rapido possibile. Qualora si verificassero irregolarità e scostamenti da tale linea di indirizzo, commesse dalle comunità o dagli operatori sociali, l’“avvocato” del minore potrà intraprendere azioni legali atte a “riportare” il minore presso i suoi familiari e a sanzionare adeguatamente i responsabili.

Questo punto è stato pensato per mettere fine allo strapotere (e alla, forse, insufficiente preparazione e/o competenza) di servizi sociali e case-famiglia che, negli ultimi tempi, hanno dato l’impressione di voler trattenere i minori al solo scopo di incassare le sovvenzioni. I minori saranno tutelati da legali a loro dedicati, i quali potranno anche richiedere ispezioni nei confronti di strutture con personale non idoneo, fino a determinarne un’eventuale chiusura se i fatti ravvisati saranno ritenuti molto gravi.

 

 

————- IL PATRIMONIO DEGLI EX CONIUGI ————-

 

Punto 11°: ASSEGNO A TERMINE
L’ex coniuge (qualora compreso/a nella fascia 18-49 anni), malato/a, disoccupato/a o temporaneamente in grave difficoltà, avrà diritto ad essere aiutato/a dall’altro/a ex coniuge per un periodo di tempo limitato di massimo 36 mesi e così distribuito:
1°-12° mese = 100% assegno alimentare
13°-24° mese = 50% assegno alimentare
25°-36 mese = 25% assegno alimentare
dal 37° mese = 0%
Questo aiuto sarà usufruibile una sola volta. Esauriti i 3 anni (una tantum onde non incorrere in stati di bisogno astutamente ripetuti nel tempo) la controparte sarà libera di disporre delle sue risorse. Inoltre, l’ex coniuge “forte” che fornisce tale sussistenza dovrà poter recuperare l’importo integralmente dalle tasse, ovvero detraendo dall’imponibile il 100% di quanto pagato.

Un’ unica eccezione è prevista per chi è invalido/a o gravemente ammalato/a. Tali invalidità o inabilità al lavoro dovranno però essere dettagliatamente certificate; in caso di eventuali falsi atti dovranno essere comminate pene molto severe a tutte le persone coinvolte e le somme incassate, in modo fraudolento, dovranno essere restituite. Si aggiunge che calcoli I.S.E.E. dovranno tenere conto dell’esborso mensile effettuato durante il periodo dei 36 mesi (ad esempio: il coniuge che sborsa un fisso ogni mese potrà ottenere un I.S.E.E. inferiore che gli consentirà di poter accedere ad agevolazioni come, ad esempio, il contributo per l’affitto, l’asilo comunale gratis, etc.); viceversa, a chi il fisso mensile lo riceve, dovrà essere attribuito un I.S.E.E. maggiore. In questo modo si scoraggeranno certi individui (maschi o femmine… la legge parla di “coniuge debole”, ergo noi diamo per scontato che il diritto debba essere uguale per tutti, siano essi di sesso femminile o maschile) dall’evitare di trovarsi un lavoro poiché ovviamente è molto più comodo ricevere il “mantenimento” ogni mese che darsi da fare. Che anche l’I.S.E.E. sia più equo!

Punto 12°: TRATTAMENTO PARTICOLARE PER GLI EX CONIUGI ANZIANI O PER LE PERSONE DEPRESSE
Previsto solo per gli / le ex coniugi più anziani/e o malati/e o che, dopo aver svolto esclusivamente lavoro di cura della casa per almeno 30 anni, in seguito ad una separazione o ad un divorzio (senza averne attribuzione di colpa) rischiano di essere tagliati/e fuori dal mercato del lavoro. L’ex coniuge anziano/a che riceve gli alimenti sarà tenuto/a ad effettuare lavori socialmente utili (es: fare compagnia ad altri anziani malati e/o disabili; cucinare e/o confezionare vestiti per i detenuti; aiutare a pulire parchi urbani e/o monumenti; dare ripetizioni scolastiche; fare il/la babysitter; etc.). Per le persone improvvisamente colpite da depressione possono essere previsti, ad esempio, dei turni nei ricoveri per animali abbandonati affinchè, tramite la “pet terapy”, possano ricevere giovamento alla loro salute.

Le persone svantaggiate dovranno timbrare, per continuare a ricevere l’aiuto dell’ex coniuge, un “social badge” che dovrà essere presentato mensilmente alle autorità preposte. Ovviamente, l’ex coniuge che versa “a vita” dovrà poter scaricare integralmente questi importi dalle sue tasse. In questo modo si avvierà un circolo virtuoso poiché lo Stato recupererà il mancato introito con il risparmio dato dalla “forza lavoro gratuita” impiegata per esigenze e/o emergenze sociali (regime di compensazione). I servizi sociali dovranno comunque impegnarsi a cercare un impiego adeguato alle esigenze di chi non ha possibilità, oltre a verificare che tale persona non perda il lavoro “sperando” di ricevere aiuti “vita natural durante”.

Punto 13°: NESSUN DIRITTO AI MATRIMONI “LAMPO”
Non dovranno essere più prese nemmeno in considerazione domande di alimenti per il coniuge il cui legame coniugale è durato meno di 5 anni. Se, infatti, è lecito commettere errori non è altrettanto lecito che a pagarli sia però uno solo. Chi abbandona l’altro prima che siano trascorsi almeno 5 anni non ha diritto a chiedere alcun sostegno economico, qualunque sia il suo sesso. Come “fine” del matrimonio, in base all’attuale normativa, sarà ritenuto valido il giorno della prima comparizione delle parti (non il divorzio).

Dato che il matrimonio prevede eguali diritti e doveri per entrambi i coniugi (ad esempio: stirare, lavare, pulire, cucinare, assistere, curare, essere fedele etc.) per contratto, se tale ruolo non è stato ricoperto (con tutti i sacrifici che comporta) non si comprende perché un uomo / una donna che resta sposato/a con l’altra / l’altro per soli 7 giorni (e poi scappa con l’amante o si rivela falso/a) abbia gli stessi diritti di un coniuge che ha dimostrato devozione e affetto sincero, ad esempio, per oltre 20 anni! Saranno, invece, previste altre misure di sostegno (a carico della collettività) per quei/quelle coniugi lasciati/e improvvisamente soli/e che si trovano a vivere “senza preavviso” in una condizione di grave disagio economico e psicologico (ad esempio: incentivi per i datori di lavoro che li assumono).

Punto 14°: ACCERTAMENTI PATRIMONIALI
All’atto della separazione / del divorzio diventerà condizione indispensabile accertarsi della reale consistenza patrimoniale dell’uno o dell’altra, basandosi solo su dati certi. Non sarà più ammissibile alcun margine di discrezionalità nell’“intuire” maggiori introiti senza averne le prove oggettive, a meno che non si decida di far intervenire l’autorità finanziaria su entrambi.

La “parte debole” non è sempre e comunque la donna che, anche se non lavora, può, a volte, possedere beni mobili ed immobili di pregio. Lo Stato dovrebbe “approfittare” della separazione / del divorzio per attuare delle verifiche fiscali in grado di portare benefici alle casse pubbliche. In questo modo verrebbero, in sede giudiziaria, automaticamente smascherati sia tutti quegli “uomini ricchi” che all’atto della separazione / del divorzio diventano improvvisamente “nullatenenti”, sia tutte quelle donne che di colpo rimangono disoccupate (o, più spesso, hanno un lavoro in nero) oppure che vengono prese da improvvise “crisi esistenziali e/o psicologiche” che le rendono “inabili al lavoro” (ma non altrettanto “inabili” per altre attività). La spesa che lo Stato affronterà verrà ampiamente ripagata con il recupero forzoso di redditi e/o patrimoni occultati al Fisco. Sempre lo Stato, quindi, potrà utilizzare tali risorse per incentivare la crescita demografica e intraprendere adeguate politiche di sostegno alla famiglia (ad esempio: più asili-nido comunali, etc.). Senza contare le possibili ripercussioni positive a livello di emersione del lavoro nero, etc.

Punto 15°: LA CASA CONIUGALE E GLI OGGETTI
La casa coniugale, all’atto della separazione, tornerà al legittimo proprietario. In caso di comproprietà, un coniuge potrà rilevare la sua metà dall’altro coniuge; in caso di disaccordo, la casa sarà venduta e il ricavato diviso equamente o secondo le rispettive quote di proprietà; fino a quel momento i coniugi potranno alternarsi nell’abitazione per il tempo necessario a trovare una nuova sistemazione (max. 36 mesi). Lo stesso principio sarà valido in caso di difficoltà momentanea di uno dei due. Eventuali danni alle cose o alle proprietà dell’altro coniuge saranno ritenute oggetto di risarcimento. Ciò che è stato acquistato prima della convivenza o del matrimonio tornerà al legittimo proprietario; ciò che è stato acquistato in corso di coniugio sarà venduto e l’incasso ripartito secondo il valore investito (o rilevato da uno dei due mediante versamento del 50% del valore all’altro); ciò che è stato comprato esclusivamente da uno dei due durante la convivenza o il matrimonio resterà di proprietà dello stesso.
Si propone, inoltre, che all’atto del matrimonio entrambi i soggetti presentino un inventario di beni mobili e immobili personali. Eventuali regali fatti durante il matrimonio, di valore superiore ai 1000 euro, dovranno essere corredati di una cessione volontaria ”per iscritto” per avere una qualsiasi validità.

In questo modo si ferma l’esproprio legalizzato di beni mobili e immobili (in primis di quelle case, magari, comprate, con i sacrifici di una vita, da suoceri / nonni) cui è seguito il sorgere, come funghi, delle cosiddette “case dei papà” (ricoveri per poveri, ovvero onesti cittadini che, così, ricevono dallo Stato Italiano non giustizia e sacrosanto rispetto delle leggi vigenti, pur avendo lavorato onestamente e pagato le tasse, ma solo una triste carità). Del resto, facciamo notare che una Giustizia che non agisce con equità riversa sulle casse comunali (quindi: ancora addosso ai cittadini) un costo sociale.

Punto 16°: ABOLIZIONE DEL CONCETTO DI STATUS
L’ex coniuge non avrà più diritto a mantenere lo stesso “tenore di vita” del matrimonio, stante la gravissima illogicità del concetto.

In un mondo dove è tutto è diventato flessibile e precario, nessuno ha diritto all’eternità. La recente crisi economica si riflette su tutti, quindi occorre rivedere alcuni meccanismi sotto una nuova luce: perché un padre separato deve tornare a gravare sulla sua famiglia di origine, mentre una madre separata no?
Ad esempio, se su una famiglia (unita) si fosse abbattuto un rovescio finanziario, i coniugi avrebbero continuato a spendere soldi in costose vacanze? Ne dubitiamo. Se in una coppia felicemente sposata il marito si ammalasse gravemente o restasse disoccupato, la moglie non andrebbe forse a lavorare al fine di garantire almeno un piatto di minestra ai figli? Certo che sì. Se un impiegato perdesse il lavoro e, dopo mesi e mesi di affannosa ricerca, ne trovasse un altro… potrebbe davvero “pretendere” lo stesso trattamento economico e lo stesso inquadramento contrattuale? Probabilmente no. Inoltre, non esiste alcuna norma nel nostro ordinamento giudiziario (né alcun articolo nei C.C.N.L.) che imponga al datore di lavoro di non licenziare e/o di mettere in cassa integrazione (in caso di crisi economica grave, come quella che stiamo vivendo, ad esempio) e/o di porre un tetto agli straordinari di un padre separato sulle cui spalle gravano sì tanti oneri. Così dicasi per i liberi professionisti per i quali non esistono ammortizzatori sociali nel caso in cui il volume di affari si riducesse notevolmente (vedi: crisi e/o recessione). Per quale motivo, dunque, l’unica garanzia legale e’ prevista solo a tutela di chi il denaro lo deve ricevere?
Ancora: eventuali migliorie ottenute dopo la separazione / il divorzio grazie all’intervento, ad esempio, di una nuova compagna non dovrà essere “affare” della ex moglie, così come il reddito del nuovo compagno non sarà “affare” dell’ex marito. Una volta divisi, ognuno per sé. Di recente, una sentenza della Cassazione ha stabilito che, di fronte al doppio lavoro di un ex marito (che magari vi era stato costretto per poter far vivere una seconda famiglia), la ex moglie avesse diritto (nonostante lavorasse in nero! Quindi: con redditi) ad un aumento dell’assegno divorzile! Summum ius, summa iniuria…

Punto 17°: NUOVI COMPAGNI / NUOVE COMPAGNE
La frequentazione con nuovi/e compagni/e, nuovi fratelli e/o sorelle e relative famiglie, qualora positivo per la crescita equilibrata e serena del minore, non deve essere ostacolata in alcun modo. Il patrimonio e i redditi dei/delle nuovi/e compagni/e non potranno essere oggetto di alcun tipo di rivendicazione e/o ricorso da parte degli/delle ex coniugi, né tantomeno lo potrà essere un eventuale miglioramento economico del tenore vita raggiunto dopo la separazione / il divorzio.

Una recente sentenza della Cassazione (stavolta positiva) ha vietato espressamente agli ex coniugi di impedire frequentazioni con i nuovi compagni qualora ci siano relazioni stabili e buoni rapporti con i minori coinvolti. Dunque, non si capisce perché le nuove compagne, per le gelosie di certe ex mogli, debbano quasi uscirsene dalle proprie case… Mentre i nuovi compagni possono vivere nelle case coniugali degli ex mariti e farsi persino chiamare “papà” dai suoi figli…! Pari opportunità???

Punto 18°: ASSEGNI FAMILIARI (A.N.F.)
I bambini figli di separati / di divorziati dovranno avere la doppia residenza. E l’INPS e gli uffici comunali (anagrafe, etc.) dovranno adeguarsi di conseguenza.

L’INPS dovrà dividere al 50% gli assegni familiari e così ripartire equamente tutte le agevolazioni fiscali e reddituali tra padre e madre. In questo modo si verrà a disinnescare quella ennesima lotta per cui le ex mogli hanno tutto: soldi, casa, benefici, detassazioni, agevolazioni, sgravi fiscali. Mentre l’ex marito (e padre), paga… e ci paga pure le tasse sopra!

Punto 19°: PER UNA TASSAZIONE PIU’ EQUA – I.S.E.E.
Il calcolo dell’I.S.E.E. deve essere reso paritario tra i due ex coniugi, cosa che oggi non avviene (è completamente sbilanciato e, soprattutto, non rispecchia la realtà).

Oggi le ex mogli / ex compagne godono di un reddito “x” e di altro denaro in aggiunta (soldi versati dall’ex marito o compagno, detassati) e, ufficialmente, risultano essere più povere di quanto non siano realmente (e questo le agevola in tutto, compreso l’accesso al gratuito patrocinio). Invece gli ex mariti “sembrano” avere un reddito alto (quindi: maggiormente tassato) anche se in realtà sono economicamente svantaggiati.

Punto 20°: REVERSIBILITA’ DELLA PENSIONE
In caso di morte, ogni coniuge o ex coniuge avrà diritto ad una quota della pensione proporzionale alla durata effettiva del matrimonio. Stante la normativa attuale verrà ritenuta come “fine” il giorno della prima comparizione delle parti (non il divorzio).

Questo perché, ad esempio, un matrimonio “corto 7 giorni”, a causa dei tempi lunghi della Giustizia italiana, tra periodo di separazione e periodo di divorzio (magari entrambi giudiziali), rischierebbe di trasformarsi in un vincolo matrimoniale quasi “stabile e duraturo” (?!?), con i benefits che ne conseguono.

 

 

————- ALTRO ————–

 

Punto 21°: LITI TEMERARIE
Le cause di affidamento / le istanze di modifica temerarie e prive di qualunque fondamento saranno oggetto di adeguate sanzioni. In caso di calunnia e/o diffamazione il giudice sarà obbligato a trasmettere gli atti alla Procura competente.

Purtroppo ci sono certe signore con l’ “hobby” di portare continuamente in tribunale l’ex marito (tanto è gratis). Tale condotta inutilmente litigiosa intasa gli uffici giudiziari. Ben venga dunque l’introduzione del contributo unificato anche per le cause di diritto di famiglia (vedi anche Punto 23°: “false accuse”).

Punto 22°: REGISTRAZIONI E FILMATI COME PROVE
In tribunale – sia in quello ordinario che in quello minorile – dovranno essere accettate come prove i filmati e/o le registrazioni, ambientali e non, di conversazioni e/o telefonate atte a provare l’atteggiamento persecutorio e/o alienante di uno dei due genitori a danno dell’altro/a oppure dei figli.

Si chiede che cessi la “PRASSI” di parte, dei magistrati, di dare maggior credito a chi mente, fingendo povertà o cercando una solidarietà morale pregiudizialmente sessista, rispetto a chi presenta prove inoppugnabili (filmati, registrazioni, fotografie) anche grazie al supporto di un service investigativo.

Punto 23°: FALSE ACCUSE
A chi commette il reato di calunnia, specie se ex coniuge o ex convivente, dovrà essere applicato sempre il massimo della pena, come già previsto dal Codice Penale, senza distinzione di sesso.

E’ l’unico modo per scoraggiare il circolo vizioso delle “false accuse”. Oggi, chiunque può infangare la reputazione altrui… poi passano anni ed anni… prima che la Giustizia possa fare chiarezza… e nel frattempo i legami con i figli vengono spezzati senza possibilità di recupero (il tempo perso, nella vita di un figlio, non è recuperabile né risarcibile). Anche le sanzioni civili, ad oggi, risultano essere blandamente applicate o, se comminate, assolutamente inefficaci.

Punto 24°: POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO MINORI PRESSO LE QUESTURE
Compiti di questo ufficio: offrire concreto supporto sul territorio ed intervenire con celerità e coordinamento (compiti che oggi i corpi di P.G. non sono in grado di svolgere, per impreparazione, scarsità di risorse, mancata previsione di competenze).

C’è bisogno di un corpo di forze dell’ordine altamente specializzato che unisca competenze “tipiche” dell’arma a specializzazioni di genere psicologico. Si va dal prelievo forzato dalla casa del genitore alienante alla ricerca e al recupero in caso di sottrazione di minore ad opera di uno dei due genitori; dall’accompagnamento del genitore che teme di essere aggredito all’atto del “prelievo” del minore fino al controllo dell’operato dei servizi sociali. Dovranno intervenire in caso di stalking diretto e/o indiretto, calunnia, false accuse e diffamazione, ovvero di manifeste aggressività praticate a mezzo di qualsiasi strumento di comunicazione che si riversino non solo sull’ex coniuge ma anche sulla famiglia che a lui / a lei sta intorno (nonni, nuovi/e compagni/e, figli di secondo letto, famiglie dei compagni / delle compagne). In caso di bisogno, si dovranno recare sul posto per controllare e verbalizzare, ad esempio, il rifiuto del genitore di far vedere il figlio alla controparte e incaricarsi di trasmettere gli atti alle sedi giudiziarie competenti, etc. Purtroppo, oggi, la “sottrazione” (art. 574 cp) è considerata un reato minore, degno solo di blande sanzioni e in alcun modo fatta oggetto di una seria attività preventiva. Se venisse configurato il reato di “sequestro di persona” (art. 605 cp) il magistrato potrebbe attivarsi in modo più deciso.

Punto 25°: MEDIAZIONE FAMILIARE OBBLIGATORIA
La mediazione familiare obbligatoria dovrà prevenire e comporre le liti prima che le parti compaiano davanti al giudice per separarsi / divorziare.

Questo permetterà di togliere carichi da lavoro ai tribunali e, al contempo, potrà far sì che le due parti possano individuare dei punti di partenza per definire una nuova geografia delle relazioni familiari.

Punto 26°: INFORMATIZZAZIONE GIUDIZIARIA
Dato che è stata realizzata l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione, non è chiaro perchè, ad esempio, se una persona denuncia in un presidio di polizia / stazione dei carabinieri diverso/a da quella del suo quartiere, per questioni inerenti uno stesso problema (ad esempio: ex moglie che ha rapito i figli e se ne va in giro per l’Italia), ciascun documento debba prendere un iter giudiziario diverso. I tribunali / i presidi di polizia / le stazioni dei carabinieri dovranno poter accedere, in tempo reale, ad un unico archivio condiviso.

Se si presenta una denuncia, ad esempio, a Roma ma, nel frattempo, il genitore che ha rapito la prole si sposta a Milano, prima che avvengano le iscrizioni a ruolo e la fissazione delle udienze, accade che il tribunale di Roma debba dichiararsi incompetente (poiché il genitore ed il minore, ora, risiedono a Milano). Di fronte all’accertata necessità dell’informatizzazione della Pubblica Amministrazione occorre adeguare indispensabilmente anche chi gestisce, ad oggi, documenti, querele e fascicoli giudiziari, evitando che rimangano in “comparti stagni” senza collegamenti fra loro. Lo stesso dicasi per le relazioni dei servizi sociali che restano secretate, ciascuna nel proprio ufficio di competenza, anche se stiamo parlando dei servizi di due quartieri di una stessa città (figuriamoci, poi, se si trovano in città diverse).

Punto 27°: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I giudici che si rifiuteranno di applicare il vero affido condiviso (con le eccezioni qui sopra elencate) si renderanno responsabili civilmente dei loro errori e potranno subire una sanzione consistente nella decurtazione del loro stipendio, nel mancato avanzamento di anzianità e, nei casi di negligenza, colpa grave e dolo, la rimozione dalla Magistratura.

Quanto prelevato dallo stipendio dei magistrati servirà a costituire un fondo per pagare i legali “dedicati” alla tutela dei minori e per finanziare altri servizi di sostegno alle famiglie in difficoltà (ad esempio: centri di mediazione).

Punto 28°: RESPONSABILITA’ CIVILE DEI GIUDICI
Non solo per dolo o colpa grave, ma anche per errore.

Punto 29°: ANNULLAMENTO PIU’ RAPIDO DEL MATRIMONIO CIVILE
Stanti le medesime condizioni del Diritto Canonico (falsità riguardanti la persona: passato, condizioni di salute e/o mentali, dolo, inganno, ricatto e coercizione, etc.) le pratiche per ottenere l’annullamento del matrimonio – se solo civile – dovranno essere rese più rapide.

Non si comprende, infatti, perché sia più facile, per assurdo, ottenere l’annullamento di un matrimonio religioso (tramite la Sacra Rota) che di un matrimonio civile laico.

Punto 30°: SEPARAZIONE DEI BENI
La separazione dei beni sia la regola e non più una scelta “facoltativa” come avviene adesso, salvo scelta contraria espressa.

CONCLUSIONE GENERALE:

Eliminare da ogni foglio, da ogni circolare, da ogni testo di legge questa frase: “previo accordo con la madre / con il padre” poiché entrambi i genitori separati / divorziati dovranno avere pari potestà nell’ambito del lecito.

Le regole dovranno essere chiare e non più interpretabili.
Si deve dare per scontato che due persone che si sono lasciate, nel 90% dei casi, non vanno d’accordo! Ci potranno altresì essere solo indicazioni precise, quindi sanzioni e provvedimenti conseguenti in caso di inosservanza.

Anche agli assassini è data una seconda chance di vita, una volta scontata la pena in carcere… perché agli ex coniugi no?

Movimento Femminile per la Parità Genitoriale

8 thoughts on “Le proposte del M.F.P.G. per una vera bigenitorialità

  1. Le vostre proposte sono figlie di sentimenti onesti e mirano ad una parità “VERA” e non quella tipica “PARITA’ QUANDO FA COMODO” quindi, siete ammirevoli.
    Purtroppo mettere in pratica le teorie non è mai facile. Riguarda alla frequentazione 50% genitoriseparati-figli, ecco un grosso problema: molti ex abitano a distanza di chilometri; immaginate cosa accade se abitano a 10Km o più l’uno dall’altro, già portare i figli (che si alternassero tra i genitori) alla stessa scuola ogni mattina e in palestra diventerebbe un problema ed uno stress davvero insostenibile per bambini e genitori (a che ora partire per essere in tempo al lavoro? etc.).
    Ci rifletto da anni: Molto meglio dare la casa coniugale ai figli (valutandone comunque la valenza economica) e i genitori vi si alternano 4-8-12 mesi (per non far capitare sempre gli stessi mesi) o, per un periodo di tempo diverso concordato, tutto questo salvo diversi accordi tra i genitori SEMPRE POSSIBILI E SOPRATUTTO SEMPRE
    R I V E D I B I L I !***. Va da sé che il genitore temporaneamente nella casa coniugale ha tutto l’interesse a non ostacolare la frequentazione dell’altro genitore con i figli, per il semplice fatto che dopo le parti si invertiranno……

    *** Sempre rivedibili perché: qualora i “diversi accordi” si rivelassero penalizzanti per un genitore, a causa dell’atteggiamento dell’altro (in particolare riguardo alla frequentazione con i figli) il genitore penalizzato deve in ogni momento poter chiedere l’alternanza nella casa coniugale.

  2. Punto 2) Così come previsto dll’art 155,l’ascolto del minore….Il minore non deve essere ascoltato dopo che i meccanismi allontanano il padre x 1-2-3-4 anni interrompendo le relazioni padre figlio.

    Punto 7..come altri….(La mogòie ha diritto)…vanno eliminate tutte queste diciture,sostituendole con…”il coniuge ha diritto”..questo xkè deve cadere il” forma mentis” che la donna vittima ha dititto ke….anche l’uomo/papà ha diritto, se coniuge più debole economicamete.

  3. Buonasera, faccio parte di un’associazione che si chiama “figli contesi”.
    Sogno o son desto? Chiunque voi siate avete tutta la mia ammirazione. E’ la prima volta che sento espressi in modo così chiaro e veritiero i problemi che sorgono dopo una separazione. E le vostre proposte, così semplici e dirette!
    Complimenti!

    1. per ora non abbiamo iscrizioni ma vieni nel nostro gruppo FB se ti va, ci trovi alla dicirura movimento femminile per la parità genitoriale…
      dunque presto (in capo a qualche mese) avremo un sito tutto nostro con iscrizione ma per ora… bisogna accontentarsi!!! grazie 🙂

  4. Salve, ho letto con attenzione le vostre proposte e vista la mia situazione, mi sembrano ottime e le sto cercando di portare avanti in mediazione ma anche dinanzi al giudice della separazione, mi chiedevo se offrite anche un servizio “Trova compagna ideale”!
    A parte l’ultima battuta vorrei aggiungere alle vostre proposte una cosa che reputo importante ed un’osservazione.
    La cosa importante è che nella legge va specificato il diritto dei figli/genitori ad effettuare visite domiciliari nel caso i figli siano affetti da patologie che non consentano di lasciare l’attuale domicilio. Come penso sappiate i figli dei separati sono + vulnerabili e tendenti a malattie anche di poco conto, ma spesso sufficienti ad impedire la frequentazione dell’altro genitore. Quindi a parte i casi di malattie inventate, che si risolvono nel giro di 24h, ma sufficienti a far saltare l’incontro, quand’anche fossero vere, penso sia ancora + importante per il figlio ricevere le cure di entrambi, e non pensare che un genitore si defila limitandosi ad una mera telefonata, mentre l’altro genitore è sempre vicino al figlio, insomma l’unico su cui si può sempre contare.
    Anche questo comportamento a mio avvivo andrebbe configurato come forma di alienazione del figlio contro l’altro ed andrebbe punito severamente.
    Spesso tele impedimento è motivato dalla conflittualità, ma è evidente che ciò fa comodo solo a chi ha in custodia il figlio.
    Quindi a parte la visita domiciliare, accompagnata da testimone qualora la conflittualità sia elevata, va riconosciuto il diritto al recupero, con modalità stabilite o dagli stessi genitori o dal giudice.
    Scusate se mi fisso su questo punto, ma ci sto passando direttamante. Da Ottobre 2010 a Febbraio 2011 ho saltato molti pomeriggi con mia figlia, non vedendola per ogni malattia da una settimana a dieci giorni. Tra Dicembre e Gennaio la riuscivo a vedere una volta a settimana e se mi diceva bene capitava il weekend, altrimenti qualche ora del pomeriggio. Di visite non se ne parlava, come c’è stato e c’è il rifiuto di recuperare…perchè ovviamente il giudice non lo ha stabilito. Anzi l’eventuale recupero viene dichiarato come motivo di tubamento della serenità della bambina, come se il danno derivante dal non vedere il padre non sia da evitare.
    Purtroppo a niente pare serva che la piccola pianga al momento in cui la riporto alla madre e mi chiami, ora mi invita anche ad accompagnarla a casa della madre (per la cronaca io consegno e prendo la piccola sul portone esterno di casa). Poi mi devo sentir dire che bisogna evitare che la piccola faccia il pacco postale!
    Ora al telefono, la bambina mi chiede di andare a trovarla a casa….

    Per venire all’osservazione, è importante specificare meglio la storia della frequentazione prossima al 50%, chiarendo che tale equilibrio non è statico, ma dinamico. La vita dei figli e dei genitori può essere a volte complicata e quindi il rispetto del 50% potrebbe essere un vincolo troppo forte da rispettare sempre. Io spererei ci si possa venire incontro in casi eccezzionali fermo restando l’impegno iniziale.
    E’ chiaro che devono essere chiariti le variabili che ne condizionano la realizzazione.
    Età e distanze sono credo gli unici seri, ma che evidentemente vanno valutati anche in
    relazione al genitore. Se il genitore è capace, l’età e la distanza diventano trascurabili ovvio che dobbiamo parlare non di 100Km o di figlio in fasce. Anche per i figli in fasce devono esserci delle garanzie altrimenti dopo è complicato spiegare al figlio perchè il padre non ci sia mai stato prima e soprattutto lo vedrebbe come un’estraneo. Io per esempio mi trovo a 5 minuti di auto dalla casa dell’ex.
    Ho sempre svolto i compiti di cura, e questo ha fatto si che mia figlia sia legatissima
    a me ed al momento per qualsiasi problema si rivolga a me senza pretendere come interlocutore privilegiato la mamma. E’ felice quando stiamo insieme e vuole che la ricopra di tante coccole…
    Con me, mangia regolarmente, dorme…gioca…il suo problema è la tristezza quando la devo rivestire poichè ha oramai compreso che ciò significa lasciarla ancora senza un motivo per lei valido….
    Sono un anno che va avanti questa storia, ma non credo si riuscirà nella prossima udienza ad ottenere un significativo incremento o prossimità al 50%.
    A volte mi sembra che le cose non cambieranno mai….se non quando oramai siano stati
    sprecati tanti bei momenti da passare insieme.
    Spero che tante donne facciano sentire la propria voce e vi seguano…non per far piacere a noi uomini, ma proprio per il bene dei figli!!!!
    Massimiliano

  5. Molte delle vostre proposte sono interessanti e giuste,in particolare mi soffermo sulla doppia documentazione, anche scolastica che il minore dovrebbe avere, eviterebbe inutili sprechi di tempo ed energie. Proprio non capisco come un bambino possa essere collocato abitualmente al 50% in due abitazioni, sarebbe l’ equivalente di non avere fissa dimora, nel caso di alternanza dei genitori nelle casa coniugale sarei d accordo, ma non tutti hanno una casa, molti genitori vivono entrambi in affitto e trovo che costringere il figlio a vivere in due posti non sia funzionale nonché un inutile spreco di denaro per garantire abitudini e confort. A meno che non si voglia vivere traslocando stile zingari.

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