Da Milano e Torino parte la riforma ISEE per i genitori separati.

Chiara Appendino del Movimento 5 Stelle - Marco Cappato dei Radicali
Chiara Appendino (Movimento 5 Stelle) – Marco Cappato (Radicali)

Il Governo ha rimesso sul piatto la revisione dell’ISEE, prevista dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (di conversione del cosiddetto decreto “Salva Italia”), tra le modifiche proposte la possibilità di detrarre gli assegni per il mantenimento dei figli.

Ma siamo sicuri che l’argomento non debba essere affrontato da un’altra angolazione?

A Milano – il Gruppo Consiliare Radicale – e a Torino – il Gruppo Consiliare Movimento Cinque Stelle – propongono un analogo ordine del giorno partendo da un’interrogazione della Senatrice Donatella Poretti di un anno fa alla quale il Governo, non avendo mai risposto, con la proposta di revisione di cui sopra, cerca di mettere una “toppa”. Una “toppa” che fa acqua da tutte le parti.

Tramite queste istanze (il Comune di Torino rende pubblico l’ordine del giorno a questo link http://www.comune.torino.it/consiglio/documenti1/atti/testi/2013_01691.pdf)
viene chiesto al Governo di non conteggiare il denaro per i figli come “uscita”, da una parte, e come “entrata”, dall’altra. Assolutamente NO. Questo è doveroso farlo per l’assegno al coniuge.

Non viene chiesto al Governo di rifare la normativa ISEE per i padri separati.
Che i padri separati siano discriminati è sotto gli occhi di tutti, ma non è questo il punto.

Il punto è che, a seguito di una separazione, non siamo di fronte alla nascita di due nuclei familiari, uno composto dal “collocatario” (con figli) e l’altro composto da un singolo; anzi è proprio questa configurazione ciò che il legislatore voleva contrastare con l’introduzione dell’affido condiviso, ponendo al centro il minore e, attorno ad esso, i genitori che se ne prendono cura.
Il legislatore non ha di certo previsto la figura del “collocatario” per sostituirla a quella dell’affidatario!

Si chiede quindi di ridefinire il concetto di nucleo familiare al quale dovranno appartenere entrambi i genitori chiamati al mantenimento dei figli a prescindere dalla formale attribuzione del luogo di residenza.

Il punto è che, a forza di tutelare un soggetto considerato “debole”, paradossalmente, si fanno discriminazioni tra donne e donne: da una parte ci sono ex compagne / ex mogli che usufruiscono delle riduzioni della scala perequativa; dall’altra parte ci sono le attuali compagne che si ritrovano con un ISEE privo di dividendi, compagne alle quali, taluni giudici, mandano a chiedere i redditi per decidere se aumentare o meno la cifra di denaro che il compagno deve versare periodicamente alla ex.

Compagne che – duole dover sottolineare un concetto che ai più sembrerebbe ovvio – non avendo alcun vincolo di parentela, né tantomeno avendo apposto una firma su un qualsivoglia contratto (matrimoniale) con la ex del loro compagno – proprio non si comprende a quale tipologia di obbligo finanziario debbano fare fronte.
E’ chiaro che si tratta di un “abuso di tutela” di creazione squisitamente giurisprudenziale. L’ennesima “prassi” avulsa dalla gerarchia delle fonti del Diritto Italiano da cui, conseguentemente, discendono le discriminazioni tra figli e figli: ovvero tra quelli cosiddetti “di primo letto” – che godendo di un ISEE minore hanno diritto ad accedere ai servizi usufruendo del welfare – e quelli cosiddetti “di secondo letto” – nati già penalizzati.

E i figli, con questo modo di organizzare il sistema, non c’entrano nulla; anzi c’entrano talmente tanto da non poter essere essere toccati.

I figli, in un affidamento condiviso, sono a carico dei due genitori (e non solo dal punto di vista economico). Non si tratta quindi di conteggiare solo il “denaro”, ma la frazione di onere effettivamente sostenuta. Del resto il “denaro” era previsto dal legislatore come forma residuale qualora il mantenimento diretto non fosse stato applicabile.

Pertanto, essendo il mantenimento diretto la forma privilegiata, in origine, dal legislatore, il giudice che non lo concede – quando richiesto – non lo fa in base ad una mancata sensibilità. Lo fa commettendo una grave inosservanza della Legge.

ISEE

L’ISEE non è uguale per tutte le madri
Maria e Anna tornano a lavorare dopo aver avuto un figlio…
Maria “ragazza madre” di Giulia, guadagna da lavoro dipendente euro 24.000 lordi; sopra ci paga le tasse; Maria ha a disposizione 24.000 euro l’anno (meno le imposte su 24.000) per mantenere sé e sua figlia il suo ISEE è di euro 12.182,74.
Anna donna separata mamma di Giulia guadagna da lavoro dipendente euro 18.000 lordi; sopra ci paga le tasse, poi riceve 12.000 euro l’anno dal suo ex come concorso al mantenimento di Giulia; Anna ha a disposizione 30.000 euro l’anno (meno le imposte su 18.000) per mantenere sé e sua figlia il suo ISEE è di euro 9.137,06.
Anna avrà la precedenza su Maria per il bonus baby sitter e asili nido che coprirà 11.000 lavoratrici in base alla precedenza.

5 thoughts on “Da Milano e Torino parte la riforma ISEE per i genitori separati.

  1. 12.000 euro di mantenimento all’anno…ma cos’è un film di fantascienza???? Ma in che mondo vivete? Il mantenimento medio si aggira incorno ai 300 euro e le spese straordinario chi le vede??? Ma su un po di realismo….

    1. Infatti l’esempio non è stato fatto su un “mantenimento medio” (dove sarebbe scritto, nel testo, l’espressione “mantenimento medio”?) bensì, come lei ha correttamente osservato, su un mantenimento che potrebbe definirsi addirittura “cospicuo”.
      E’ proprio a fronte di ciò che appaiono ancora più assurdi e discrminatori i parametri attualmente vigenti per il calcolo dell’ISEE!

    2. Egregia,

      se una signora che prende 12.000 euro di mantenimento per i figli (e in caso di forti redditi del coniuge è cosa normale) e in più ha del suo e rientra in tale agevolazione, pure colei che ne prende 300 dovrebbe essere indignata.

      Inoltre per ciò che concerne le spese straordinarie, l’esempio mette in confronto una donna separata con una donna vedova, lei pensa che le spese straordinarie di una vedova siano minori?
      Io penso di no, al limite sono minori quelle di una donna separata, in quanto, su talune spese l’ex coniuge deve intervenire in quanto obbligato dalla sentenza e/o dalla legge.

      Cordialmente Ide

  2. cito “viene chiesto al Governo di non conteggiare il denaro per i figli come “uscita”, da una parte, e come “entrata”, dall’altra … Questo è doveroso farlo per l’assegno al coniuge”
    talmente DOVEROSO che l’assegno di mantenimento deciso dal giudice per poter pagare l’affitto della casa in cui il coniuge economicamente debole va a vivere (perchè non proprietario della casa familiare) è caricato del 38% di IRPEF per l’anno in corso, più il 99% dell’acconto per l’anno successivo. Due conti?
    il giudice stabilisce 100 per pagare l’affitto di 100. Detratte le tasse DOVEROSE resta circa 24. D’altra parte il coniuge obbligato recupera l’IRPEF, quindi DOVEROSAMENTE paga un assegno di 100, ma se ne riprende circa 30.
    Ma non vi vergognate? Ma chi difendete? Se mi era rimasto un piccolo dubbio per votare per voi adesso è definitivamente scomparso; la certezza è NO.

  3. Egregia,

    a mio modesto avviso, lei ha una “strana” concezione del denaro, e anche delle imposte.

    Partendo dalle imposte il fatto che l’acconto sia del 99% vuol dire che il saldo è del 1%, per cui sempre del 38% si parla.

    Se quindi il giudice stabilisce 100, tolte le imposte rimangono 62 e non 24 come da lei affermato.

    Parlando invece del denaro che si riceve, (non per i figli, ma per se) se viene assoggetto al 38% irpef vuol dire che il soggetto in questione ha già una somma imponibile al netto delle deduzioni d’imposta da euro 28.000 a euro 55.000, altrimenti avrebbe aliquote irpef differenti, questo è ciò che lei definisce soggetto debole.

    Parlando del coniuge obbligato, che nell’esempio da lei riportato, sconta un aliquota irpef inferiore è perché questo ha minori redditi, e nonostante ciò, passa del denaro al soggetto “debole” che ha più redditi.

    Mi astengo quindi dal risponderle nel merito, ma se crede può riformulare la domanda in altra maniera.

    Le faccio solo presente che la tassazione sui soldi ricevuti per il mantenimento coniuge è in vigore da quando è passata la legge sulla separazione, è quindi sempre stato così.

    Auguri quindi per le sue votazioni, a soggetti che ora oltre a fotografare l’assegno per il coniuge vogliono anche fotografare quello per i figli.

    Cordialmente Ide

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